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Ottobre 1, 2024DECRETO CER E AUTOCONSUMO: LE NOVITÀ DA SAPERE
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto che apporta delle rilevanti modifiche al tema Comunità Energetiche Rinnovabili – CER e delle configurazioni di autoconsumo.
L’autoconsumo è la possibilità di consumare in loco l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni energetici. Questo processo pertanto riguarda da vicino le CER.
Le novità del decreto CER e autoconsumo
Le novità del decreto possono essere sintetizzate come segue:
- estensione dei finanziamenti PNRR anche ai comuni con meno di 50.000 abitanti (applicabili anche a chi ha già presentato la domanda). Si prevede così una maggiore elasticità sui tempi di entrata in esercizio dei progetti ed anche la possibilità di chiedere anticipatamente il 30% del contributo;
- esclusione del fattore di riduzione nel caso di cumulo con altri contributi (anche per persone fisiche).
Questo nuovo approccio amplia la platea dei beneficiari e facilita l’iter burocratico.
Decreto Bollette 19/2025 e CER
Un altro aspetto importante da evidenziare nel contesto di questo aggiornamento normativo riguarda il cosiddetto Decreto Bollette 19/2025 che è stato concepito come provvedimento d’urgenza per dare la possibilità di affrontare l’aumento dei costi energetici. Allo stesso tempo, vista la celerità prevista dal decreto, è stato ritenuto opportuno includere anche delle disposizioni che potessero accelerare la diffusione delle CER considerandole strumenti efficaci per la riduzione dei costi dell’energia e per l’autoconsumo collettivo.
Quali sono quindi le due novità introdotte dopo la conversione in legge del cosiddetto DL Bollette 19/2025?
a) Estensione della platea dei soci/membri delle CER che possono essere:
- Persone fisiche;
- PMI (anche partecipate da enti territoriali);
- Associazioni
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale;
- Istituti pubblici di assistenza e beneficenza;
- Aziende pubbliche per i servizi alle persone;
- Consorzi di bonifica;
- Enti ed organismi di ricerca e formazione;
- Enti religiosi;
- Enti del Terzo settore;
- Associazioni di protezione ambientale;
- Amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche;
Viene inoltre specificato che i soci o i membri coinvolti possono esercitare poteri di controllo nel caso in cui si trovino nel territorio nei quali sono presenti gli impianti per la condivisione;
b) gli impianti che entrano in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto possono accedere agli incentivi. La condizione in questo caso è quella di produrre la corretta documentazione attestante che l’impianto sia stato configurato per la condivisione in una comunità.
Prima della pubblicazione ufficiale, il decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per ulteriori verifiche.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/05/2025
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