
Delibera ARERA 385/2025 e 564/2025: scadenze e contributi per il CCI-PF2
Settembre 4, 2026Che cos’è l’autoconsumo individuale a distanza
Se hai un impianto di produzione — per esempio un impianto fotovoltaico — su un sito (per esempio la sede principale) che non consuma totalmente l’energia prodotta, e disponi di un secondo sito nella medesima zona di mercato energetico, puoi configurare l’autoconsumo individuale a distanza, detto anche autoconsumo virtuale.
Con questa configurazione l’energia che il primo sito non riesce ad autoconsumare non viene semplicemente ceduta alla rete, ma viene valorizzata come energia condivisa sul secondo punto di prelievo.
Un esempio concreto
Consideriamo un cliente finale con un primo sito di produzione e autoconsumo (Edificio A) e un secondo sito di autoconsumo virtuale (Edificio B), nella medesima zona di mercato.
Le ipotesi di partenza
Edificio A
- Consumo totale: 3.000.000 kWh
- Produzione FV: 350.000 kWh
- Autoconsumo FV (70%): 245.000 kWh
- Cessione in rete (30%): 105.000 kWh
Edificio B
- Consumo totale: 1.500.000 kWh
Le simulazioni sono state elaborate sulla base dei seguenti parametri:
- Costi dell’energia da bolletta: totale imponibile = 0,246 €/kWh; solo quota energia = 0,142 €/kWh
- Valorizzazione dell’energia ceduta in rete: 0,10 €/kWh
Prima del Decreto 3/2026
Edificio A — il consumo da rete è pari a 3.000.000 kWh meno i 245.000 kWh autoconsumati, quindi 2.755.000 kWh, per un costo totale di 677.730 €. I 105.000 kWh ceduti alla rete generano un valore di cessione pari a 10.500 €.
Edificio B — il consumo da rete è pari a 1.500.000 kWh, per un costo totale di 369.000 €.
Dopo il Decreto 3/2026
Edificio A — la situazione resta invariata: stessa produzione, stesso autoconsumo, stessa cessione.
Edificio B — l’energia condivisa, pari all’80% della cessione dell’Edificio A, corrisponde a 84.000 kWh. Il costo totale diventa quindi 369.000 € – (84.000 × 0,142) = 357.072 €.
Risparmio totale: 11.928 €
Il vantaggio derivante dal nuovo D. Lgs. 3/2026
Direttamente sulla bolletta del secondo sito si applicherà il consumo complessivo meno la quota condivisa.
Rimangono comunque dovute le imposte, i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete.
Il caso dei siti sotto la stessa cabina primaria
Qualora i due siti si trovino anche sotto la medesima cabina elettrica primaria, si potrà godere anche dell’incentivo descritto all’Articolo 8 del D. Lgs. 199/2021 sull’energia condivisa.
Se l’impianto è fotovoltaico, a questo va aggiunta una tariffa di correzione per la differente insolazione delle zone:
- + 4 €/MWh per le regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)
- + 10 €/MWh per le regioni del Nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)
Inoltre, nel caso di impianti di produzione e punti di prelievo sottesi alla stessa cabina primaria, è possibile godere del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV).





